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Cosa cambia per il prossimo biennio 2021-2022?
Con il 2021, il MISE ed il Governo italiano hanno confermato la volontà di continuare nella direzione intrapresa e continuare a sostenere le trasformazioni digitali imprenditoriali, mantenendo attivo il Fondo del Piano Nazionale Impresa 4.0, ora denominato Piano Nazionale Transizione 4.0.
Principale novità del Credito d’imposta Formazione 4.0 per il nuovo biennio 2021-2022 risiede nell’implementazione dei costi compensabili: l’articolo 1, comma 1064, lettera l), L. 178/2020 rende ammissibili i costi previsti dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, quali:

– spese del personale relative ai formatori;
– costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti;
– spese per servizi di consulenza connessi alla formazione;
– spese del personale relative ai partecipanti e spese generali indirette generali
strettamente inerenti.

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Ai costi aziendali relativi al personale impiegato in Formazione 4.0 si aggiungono dunque i costi direttamente connessi al progetto di formazione, i materiali e le forniture con attinenza diretta allo stesso, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità. L’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili, seguendo la ripartizione percentuale relativa alle categorie d’impresa riconfermata per il prosieguo dell’attività: anche per il biennio 2021/2022 le aliquote massimali di Credito d’imposta Formazione 4.0 seguono la misura inversamente proporzionale alla dimensione dell’impresa (50% dei costi ammissibili fino a 300.000,00 € per le piccole imprese, 40% dei costi ammissibili fino a 250.000,00 € per le medie imprese, 30% dei costi ammissibili fino a 250.000,00 € per le grandi imprese). Si riconferma la proroga e l’aumento dell’incentivo, con un incremento di aliquota al 60% nel caso in cui i destinatari dei progetti formativi ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17/10/2017. L’impiego del credito è ammesso solo a titolo di compensazione, in maniera automatica alla presentazione dell’F24, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si sono sostenute le spese relative alla misura.